IL CONSIGLIO DI STATO HA ANNULLATO LA SENTENZA FAVOREVOLE DI PRIMO GRADO

di Vincenzo Giannotti

L’autocertificazione di un titolo non veritiero comporta la decadenza dell’insegnante vincitore del concorso.

Il Consiglio di stato (sentenza n. 4901/2020), in riforma della sentenza di giudice di primo grado, ha dichiarato la legittimità del provvedimento di decadenza dell’insegnante assunto in base ad un titolo di studio autocertificato, in fase di ammissione al concorso, rilevatosi non veritiero. La questione, di particolare rilevanza nel pubblico impiego contrattualizzato, è di particolare complessità in ragione di un intreccio di norme spesso configgenti, cui solo recentemente il giudice di legittimità ha posto rimedio. In particolare, in presenza di una dichiarazione non veritiera del candidato ormai assunto, l’Alto Consesso amministrativo ha dovuto sbrogliare le diverse norme applicabili per gli impiegati pubblici, precisando la differenza tra decadenza, licenziamento e annullamento di ufficio di cui alla legge n.241/90.

Un candidato, partecipante a una procedura concorsuale, ha autocertificato di essere in possesso della laurea richiesta in ingegneria (m 39/98), mentre risultava aver conseguito una «Laurea triennale in ingegneria per l’ambiente e il territorio» non rientrante tra i titoli di studio abilitanti all’insegnamento nella classe di concorso alla quale era stato ammesso. L’Amministrazione scolastica procedeva nell’anno 2015 all’immissione in ruolo del candidato poi risultato vincitore ma, a distanza di circa tre anni, la Direzione generale dell’Ufficio scolastico, riscontrato il titolo di studio non abilitante al posto messo a concorso, ha proceduto alla modifica della precedente graduatoria concorsuale depennando il candidato cui seguiva il decreto di licenziamento e la risoluzione del contratto di lavoro.

Il Tribunale amministrativo di primo grado, cui si è rivolto l’insegnante estromesso dal servizio, ha annullato i provvedimenti emessi dalla p.a. sottolineando il ritardo con cui l’amministrazione era intervenuta con il provvedimento di autoannullamento, dichiarando per altro verso inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in merito alla domanda di annullamento dell’atto di licenziamento e di quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Ministero dell’istruzione ha proposto appello evidenziando l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure.

I giudici amministrativi di appello, invece, hanno giudicato il ricorso del Ministero fondato. È stato precisato come il Tar abbia errato nel qualificare il provvedimento quale espressione dell’esercizio del potere di autotutela di annullamento d’ufficio dell’amministrazione, ai sensi e per gli effetto di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il Tar ha dimenticato, infatti, l’istituto della decadenza dal pubblico impiego, di cui dall’art. 127 del dpr n. 3 del 10 gennaio 1957, secondo cui «l’impiegato incorre nella decadenza dall’impiego: (…) d) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile». In merito alla discrasia tra il tuttora vigente istituto della decadenza e il licenziamento inserito all’art. 55-quater, lett. d) del dlgs 165/01, il Consiglio di stato ricorda come il giudice di legittimità (tra le tante Cass. civile, sentenza n. 18699/2019) abbia risolto il problema.

Per i giudici di Piazza Cavour «Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127, lett. d, e art. 75, dpr n. 445/2000) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente e in ogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico», mentre si verte nell’istituto del possibile licenziamento, fornendo al dipendente le garanzie di difesa previste dallo Statuto dei lavoratori, quando i requisiti dichiarati in fase concorsuale, pur non rispondenti al vero, non siano ostativi alla partecipazione al concorso.

Il Ministero, nel caso di specie, ha operato in modo conforme alla normativa dichiarando decaduto il dipendente, in quanto se quest’ultimo avesse affermato il vero, nell’autocertificazione prodotta, sarebbe stato sicuramente escluso dal concorso per carenza dei titoli necessari.

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